Art. 16

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

In vigore dal 20 ott 1962
La convocazione dei componenti del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo è fatta mediante avviso, per mezzo di lettera raccomandata, diramato almeno quindici giorni (otto per il Comitato esecutivo) prima della riunione e contenente la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa, nonchè degli argomenti da trattare. In caso di urgenza l'avviso può essere inviato telegraficamente almeno cinque giorni (tre per il Comitato esecutivo) prima e l'ordine del giorno può essere indicato sommariamente. Alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo debbono essere invitati, con le stesse modalità i componenti del Collegio dei sindaci, i quali partecipano alle riunioni con voto consultivo. Agli intervenuti alle riunioni residenti fuori Roma spetta, oltre al gettone di presenza, il rimborso delle spese nella misura stabilita dal Comitato direttivo. I verbali delle riunioni del Consiglio nazionale, dei Comitato direttivo e del Comitato esecutivo sono trascritti in apposito e separato libro per ciascuno degli organi predetti e sono firmati dal presidente e dal segretario delle rispettive riunioni. Il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva.
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