Art. 17
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417
In vigore dal 20 ott 1962
Il Collegio dei sindaci è composto:
1) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza delle iscritte, eletti dal Consiglio nazionale;
2) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
3) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
Il Collegio dei sindaci è presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consultivi, sui quali riferiscono con una loro relazione al Comitato direttivo.
I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo con voto consultivo.
Il rappresentante delle iscritte in seno al Collegio è sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, dal sindaco supplente.
Storico versioni
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