Art. 17 · LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

Art. 17

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

In vigore dal 20 ott 1962
Il Collegio dei sindaci è composto: 1) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza delle iscritte, eletti dal Consiglio nazionale; 2) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 3) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro. Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Collegio dei sindaci è presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consultivi, sui quali riferiscono con una loro relazione al Comitato direttivo. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo con voto consultivo. Il rappresentante delle iscritte in seno al Collegio è sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, dal sindaco supplente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417#art-17