Art. 14
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417
In vigore dal 20 ott 1962
Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno tre, componenti oltre il presidente.
Ciascun componente ha diritto a un voto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
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