Art. 9

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

In vigore dal 20 ott 1962
La elezione dei rappresentanti delle iscritte, di cui al n. 1) dell', avviene per votazione a scrutinio segreto per mezzo di schede in bianco munite del timbro dell'Ente. Il seggio per le elezioni è presieduto dal presidente uscente dell'E.N.P.A.O., o, comunque, da chi legalmente lo sostituisce, ed è formato dalle due votanti più anziane presenti all'apertura del seggio. Funge da segretaria senza voto nel seggio la votante più giovane presente all'apertura del seggio. Le schede debbono riportare a stampa, su una sola facciata, dodici righe numerate progressivamente, per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere a componenti del Comitato direttivo e due righe per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere, rispettivamente, a componente effettivo e supplente nel Collegio dei sindaci. Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare i nominativi prescelti sono consegnate al presidente che le pone nell'urna, in presenza della votante, subito dopo aver controllato che il numero delle scheda consegnate corrisponde al numero delle schede spettanti alla votante medesima a norma del precedente . Ricevute in consegna le schede dagli intervenuti, il presidente dichiara chiuse le votazioni, dopo aver preso nota del numero delle schede non restituite dalle votanti. Aperte le urne e constatato che il numero delle schede ivi contenute corrisponde al numero di quelle consegnate dalle votanti, si procede allo scrutinio dei voti. Terminato lo scrutinio dei voti, il presidente comunica al Consiglio nazionale i 14 nominativi eletti secondo la graduatoria dei voti. In caso di parità di voti, precede la eletta con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, o in caso di parità anche di questa, la più anziana di età. L'estratto del verbale della riunione, contenente i risultati delle elezioni e con l'intera graduatoria, è trasmesso entro otto giorni dalla riunione stessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le schede valide nono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni. Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dai componenti del seggio, in plico suggellato, sul quale sono apposte le firme dei predetti componenti e del presidente. Entro sessanta giorni dalle avvenute elezioni il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede alla emissione del decreto di nomina del Comitato direttivo.
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