Art. 6

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

In vigore dal 20 ott 1962
Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche. Spetta al Consiglio nazionale 1) eleggere fra le iscritte all'Ente 14 rappresentanti, di cui 12 da includere nel Comitato direttivo e 2 (un membro effettivo e uno supplente) da includere nel Collegio dei sindaci; 2) stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente: 3) approvare i regolamenti dell'Ente e le loro eventuali modificazioni; 4) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 5) determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci 6) stabilire la misura del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo del Comitato esecutivo; 7) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.
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