Art. 13 · LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

Art. 13

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

In vigore dal 20 ott 1962
Il Comitato esecutivo rimane in carica per lo stesso periodo di tempo del Comitato direttivo. Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dai due membri eletti secondo il disposto dell', dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della sanità. Il direttore dell'Ente partecipa con voto consultivo.
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