Art. 7

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1353

In vigore dal 2 ott 1962
La misura del trattamento di quiescenza a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari e loro famiglie è pari ai sette decimi di quello previsto dagli articoli dal 2 al 6. Ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo dei sette decimi dei rispettivi importi, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 del decreto stesso. Nel caso di ufficiale giudiziario che abbia prestato precedentemente servizio in qualità di aiutante ufficiale giudiziario, la riduzione di un terzo della parte del trattamento calcolata in proporzione del periodo di servizio reso in qualità di aiutante ufficiale giudiziario, prevista dall' della legge 11 aprile 1955, numero 380, è limitata ai tre decimi di tale parte del trattamento.
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