Art. 3

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1353

In vigore dal 2 ott 1962
Le pensione indiretta o di riversibilità è calcolata sulla corrispondente pensione diretta applicando, per la rendita di cui alla lettera a) dell', le aliquote previste dal comma primo dell'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e, per la rendita di cui alla lettera b) dell'articolo stesso, l'aliquota fissa di cinque sesti.
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