Art. 8

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1353

In vigore dal 2 ott 1962
Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari per i casi di cessazione dal servizio dal 1 gennaio 1960 in poi.
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