Art. 9
LEGGE 12 agosto 1962, n. 1353
In vigore dal 2 ott 1962
Le pensioni di privilegio e quelle di riversibilità di pensioni dirette di privilegio, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1960, vengono riliquidate con effetto da tale data. Il nuovo trattamento è determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazione dal servizio dalla predetta data in poi.
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