Art. 9

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1353

In vigore dal 2 ott 1962
Le pensioni di privilegio e quelle di riversibilità di pensioni dirette di privilegio, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1960, vengono riliquidate con effetto da tale data. Il nuovo trattamento è determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazione dal servizio dalla predetta data in poi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1353#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo