Art. 11
LEGGE 12 agosto 1962, n. 1353
In vigore dal 2 ott 1962
Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione degli è comprensivo della tredicesima mensilità.
Nei casi in cui ricorre l'applicazione delle norme contenute nei comuni secondo e terzo dell'articolo 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, il riparto della pensione tra vedova ed orfani si effettua considerando l'intero trattamento indiretto o di riversibilità.
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