Art. 15
LEGGE 12 agosto 1962, n. 1353
In vigore dal 2 ott 1962
I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti dall'articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si applicano fino al 31 dicembre 1963.
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