Art. 2
LEGGE 12 agosto 1962, n. 1353
In vigore dal 2 ott 1962
La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari è costituita:
a) dalla rendita vitalizia indicata nella tabella A unita alla presente legge, in corrispondenza al servizio utile;
b) da una rendita vitalizia aggiuntiva di lire 78.000.
La valutazione delle campagne di guerra si effettua con le norme dell'articolo 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312; sono abrogate quelle contenute negli articoli 40 e 52 del regio decreto medesimo.
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