Art. 4

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1353

In vigore dal 27 feb 1968
Nei casi di diritto all'indennità una volta tanto, diretta o indiretta, previsti dagli articoli 25 e 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e dall' della legge 11 aprile 1955, n. 380, il relativo importo lordo è pari a sette volte la rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'. L'importo lordo dell'indennità diretta una volta tanto nei casi previsti dal comma primo dell' della legge 11 aprile 1955, n. 380, è pari alla metà di quello determinato nel modo indicato al comma precedente.
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