Art. 5

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1353

In vigore dal 2 ott 1962
Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall' della legge 11 aprile 1955, n. 380, la rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell' è aumentata di un decimo e in nessun caso l'importo risultante può essere inferiore a lire 325.000 annue. Quando si tratti di lesioni ed infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la rendita vitalizia, di cui al comma precedente è aumentata di due decimi ed il minimo ivi stabilito è elevato a lire 481.000 annue. La rendita vitalizia, determinata in applicazione dei commi precedenti, in nessun caso può superare le lire 1.320.200 annue. La pensione diretta di privilegio risulta costituita dalla rendita vitalizia determinata in applicazione dei commi precedenti e dalla, rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b) dell'. La pensione stessa, ove sia inferiore alla metà dei proventi di cui all'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'articolo 148, oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 del decreto stesso, viene integrata, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 260.000 annue.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1353#art-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo