Accordo
Art. 37
In vigore dal 17 ago 1962
1. - Anche prima dell'armonizzazione delle politiche agricole della
Comunità e della Grecia, le Parti Contraenti applicano reciprocamente per i prodotti compresi nell'elenco di cui all'allegato III dell'Accordo, le disposizioni generali di cui agli dell'Accordo sull'abolizione dei dazi doganali e dei contingenti all'importazione, nonché delle tasse e delle misure di effetto equivalente.
2. - Per i prodotti agricoli non compresi nell'elenco di cui
all'allegato III e in deroga agli dell'Accordo, le Parti Contraenti:
a) si astengono dall'introdurre fra loro nuovi dazi doganali o
tasse di effetto equivalente, all'importazione e all'esportazione, e dall'aumentare quelli che esse applicano nei loro rapporti commerciali reciproci alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo;
b) si astengono dall'introdurre fra lo nuove restrizioni
quantitative e misure di effetto equivalente, all'importazione e alla esportazione, o dal rendere più restrittivi i contingenti e le misure di effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata, in vigore dell'Accordo; tuttavia l'obbligo di non introdurre nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente sussiste soltanto per i prodotti la cui liberalizzazione è consolidata ai sensi delle disposizioni dell' e non reca pregiudizio alle disposizioni dell', paragrafo 2.
3. - Per i prodotti agricoli non compresi nell'elenco di cui
all'allegato III:
a) ciascuna Parte Contraente estende all'altra il beneficio delle
concessioni tariffarie che essa accorda ai paesi terzi;
b) se una Parte Contraente procede all'abolizione o alla
riduzione delle restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi, essa è tenuta ad applicare il medesimo trattamento all'altra Parte Contraente.
4. - I regimi indicati nei paragrafi precedenti sono applicati fino
alla decisione del Consiglio di Associazione prevista, dall' ovvero fino alla scadenza dei periodi di due anni e di un anno stabiliti rispettivamente nei paragrafi 1 e 2 dell'.
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