Accordo

Art. 23

In vigore dal 17 ago 1962
1. - Le Parti Contraenti si astengono dall'introdurre fra loro nuove restrizioni quantitative all'importazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. Tuttavia, tale obbligo si applica soltanto: a) per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità, al livello di liberalizzazione consolidato nei loro rapporti reciproci; b) per quanto riguarda la Grecia, al 60 per cento delle sue importazioni private in provenienza dagli Stati membri, percentuale calcolata sulla base dell'anno di riferimento 1958. La percentuale è portata al 75 e all'80 per cento delle stesse importazioni, rispettivamente cinque e dieci anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Al termine dei dieci anni, la Grecia si adopererà per raggiungere un livello di liberalizzazione più elevato, che sarà consolidato nei riguardi degli Stati membri. 2. - Al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati membri comunicano alla Grecia gli elenchi di liberalizzazione consolidati nei loro rapporti reciproci; tali elenchi vengono consolidati anche nei confronti della Grecia. 3. - Un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, la Grecia notifica alla Commissione della Comunità lo elenco dei prodotti liberalizzati. Tale elenco viene consolidato nei riguardi degli Stati membri. Alla fine del quinto e del decimo anno, la Grecia notificherà alla Commissione gli ulteriori elenchi dei prodotti che saranno consolidati nei riguardi degli Stati membri. 4. - La Grecia ha la facoltà di ripristinare restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti liberalizzati ma non consolidati a norma del presente articolo. Tuttavia, all'atto del ripristino di tali restrizioni essa apre, nei confronti degli Stati membri, contingenti globali pari ad almeno il 75 per cento delle importazioni in provenienza dalla Comunità effettuate durante l'anno precedente. Tali contingenti sono soggetti alle disposizioni del paragrafo 4 dell' dell'Accordo. 5. - In nessun caso la Grecia adotta nei riguardi degli Stati membri un trattamento favorevole di quello riservato ai paesi terzi.
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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-23

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