Accordo

Art. 26

In vigore dal 17 ago 1962
1. - La Grecia procede all'eliminazione delle restrizioni quantitative alle importazioni provenienti dagli Stati membri della Comunità alle condizioni indicate nei paragrafi seguenti. 2. - Un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sono aperti dei contingenti globali, accessibili senza discriminazione agli Stati membri, all'importazione in Grecia di prodotti non liberalizzati. I contingenti sono fissati ad un importo pari a quello delle importazioni provenienti dagli Stati membri effettuate nel corso dell'anno precedente. 3. - Quando, per un prodotto non liberalizzato, le importazioni provenienti dagli Stati membri effettuate durante il primo anno di applicazione dell'Accordo non raggiungano il 7 per cento delle importazioni globali di tale prodotto, un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, sarà fissato un contingente pari al 7 per cento di dette importazioni. 4. - Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, la Grecia aumenta l'insieme dei contingenti globali così fissati, in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un accrescimento di almeno il 10 per cento del loro valore totale. Ogni anno questo valore viene annientato nelle medesime proporzioni rispetto all'anno precedente. 5. - A decorrere dall'undicesimo anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, ciascun contingente viene aumentato, ogni diciotto mesi, di almeno il 20 per cento rispetto al periodo precedente. 6. - Quando, per alcuni prodotti non liberalizzati, non sia stata effettuata nessuna importazione in Grecia durante il primo anno di applicazione dell'Accordo, le modalità di apertura e di ampliamento dei contingenti sono fissate di comune accordo. 7. - Quando il Consiglio di Associazione constati che nel periodo di due anni consecutivi, le importazioni di un prodotto non liberalizzato sono state inferiori ai contingenti aperti, questi ultimi non possono essere considerati nel calcolo del valore complessivo dei contingenti globali. In tal caso, la Grecia abolisce il contingentamento all'importazione di tali prodotti dagli Stati membri. 8. - Tutte le restrizioni quantitative all'importazione in Grecia devono essere abolite al più tardi entro ventidue anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-26

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