Accordo

Art. 28

In vigore dal 17 ago 1962
1. - Sono vietate fra le Parti Contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. Gli Stati membri della Comunità e la Grecia aboliscono nei loro rapporti reciproci, al più tardi alla fine del periodo transitorio di cui all', le restrizioni quantitative alla esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. 2. - In deroga ai paragrafo precedente e per quanto riguarda i prodotti di base, la Grecia, previa consultazione del Consiglio di Associazione, può mantenere o introdurre restrizioni all'esportazione nella misura necessaria per promuovere lo sviluppo di determinate attività della. propria economia o per far fronte ad una eventuale penuria di prodotti alimentari di base. In questo caso la Grecia apre agli Stati membri un contingente globale, tenendo conto delle esportazioni degli anni precedenti e del normale sviluppo degli scambi determinato dall'attuazione dell'unione doganale.
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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-28

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