Accordo
Art. 33
In vigore dal 17 ago 1962
Il funzionamento e lo sviluppo dell'Associazione, per quanto
riguarda i prodotti agricoli, devono essere accompagnati dalla progressiva armonizzazione delle politiche agricole della Comunità e della Grecia.
Nello stabilire la politica agricola comune, la Comunità tiene
conto in modo efficace della particolare situazione, delle possibilità e degli interessi dell'agricoltura greca.
L'armonizzazione ha lo scopo di assicurare la parità di
trattamento dei prodotti degli Stati membri e dei medesimi prodotti della Grecia sui mercati delle Parti Contraenti; essa tiene conto altresì delle finalità stabilite dall' del Trattato che istituisce la Comunità.
L'armonizzazione delle politiche agricole della Comunità e della Grecia deve essere attuata al più tardi alla fine del periodo transitorio previsto dall' e secondo le modalità di cui agli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-33