Accordo
Art. 34
In vigore dal 17 ago 1962
1. - Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
all', secondo comma, la Grecia comunica alla Comunità ogni elemento utile sulla sua, politica agricola, come pure sulla particolare situazione, le possibilità e gli interessi dell'agricoltura, greca.
2. - La Comunità comunica alla Grecia le proposte di politica
agricola comune presentate dalla Commissione ad uno degli altri organi della Comunità, nonché i pareri e le decisioni di detti organi in merito a queste proposte.
Il Consiglio di Associazione decide in merito:
- alle comunicazioni che la Comunità deve fare in materia
agricola, alla Grecia dopo che le organizzazioni comuni di mercato siano state sostituite alle organizzazioni nazionali;
- alle comunicazioni che la Grecia deve fare in materia agricola alla Comunità;
- al momento in cui le comunicazioni devono essere effettuate.
3. - In seno al Consiglio di Associazione si svolgono consultazioni
sulle proposte della Commissione e sui provvedimenti che la Comunità e la Grecia intendono adottare per il settore agricolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-34