Accordo
Art. 38
In vigore dal 17 ago 1962
1. - Fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista.
dall', ovvero fino alla scadenza dei periodi di due anni e di un anno stabiliti rispettivamente nei paragrafi 1 e 2 dell', la Grecia allinea, per i prodotti compresi nell'elenco costituente l'allegato III, i suoi dazi doganali sulla tariffa doganale comune secondo le modalità e il ritmo previsti dall'.
2. - Fino alla decisione del Consiglio di Associazione prevista
dall', la Grecia ha la facoltà di differire l'applicazione della tariffa doganale comune per quanto riguarda i prodotti agricoli non compresi nell'elenco dell'allegato III.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-38