Accordo
Art. 39
In vigore dal 17 ago 1962
Le disposizioni degli articoli relativi alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio di Associazione, il quale si pronuncia dopo che siano state adottate le decisioni sull'applicazione delle regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli all'interno della Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-39