AccordoTitolo III

Art. 44

In vigore dal 17 ago 1962
La libera circolazione dei lavoratori, quale risulta dagli del Trattato che istituisce la Comunità, è assicurato tra gli Stati membri e la Grecia, dalla data e secondo le modalità che saranno fissate dal Consiglio di Associazione, non prima del termine del periodo transitorio previsto dall' dell'Accordo. Il Consiglio di Associazione può determinare il regime da applicare fino a, tale data al movimento dai lavoratori tra gli Stati membri e la Grecia, ispirandosi alle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori adottate in conformità al capitolo 1, titolo III, della seconda parte del Trattato che istituisce la Comunità, e tenendo conto della situazione dell'occupazione in Grecia.
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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-44

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