Accordo
Art. 32
In vigore dal 17 ago 1962
Il regime di Associazione comprende anche l'agricoltura e il
commercio dei prodotti agricoli.
Per prodotti agricoli si intendono i prodotti enumerati nell'elenco
che costituisce l'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità, come attualmente completato a norma dell', paragrafo 3 del Trattato. Tali prodotti sono elencati nell'allegato II dell'Accordo.
Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a 43, le norme
previste dall'Accordo sono applicabili ai prodotti agricoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-32