Accordo

Art. 31

In vigore dal 17 ago 1962
1. - Le Parti Contraenti procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa alla fine dal periodo transitorio di cui all', qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri della Comunità e i cittadini greci per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro della Comunità o la Grecia, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente le importazioni e le esportazioni. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati. 2. - Le Parti Contraenti si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi all'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra le Parti Contraenti. 3. - Riguardo ai prodotti che formano oggetto di monopolio nazionale a carattere commerciale o di monopolio di Stato delegato in uno o più Stati membri, il ritmo delle misure previste dal paragrafo 1 deve essere adattato all'abolizione delle restrizioni quantitative per gli stessi prodotti, prevista dall'articolo dell'Accordo. 4. - Le modalità e il ritmo per l'adattamento dei monopoli greci di cui al presente articolo e per la riduzione degli ostacoli agli scambi da parte degli Stati membri, sono fissati dal Consiglio di Associazione al più tardi -entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo. Fino alla decisione del Consiglio di Associazione previsto dal comma precedente, gli Stati membri applicano ai prodotti che in Grecia formano oggetto di monopolio il trattamento previsto per gli stessi prodotti dei paesi terzi. 5. - Gli obblighi delle Parti Contraenti sussistono solamente in quanto siano compatibili con gli accordi internazionali esistenti. 6. - Le disposizioni dei precedenti paragrafi non si applicano ai prodotti agricoli compresi nell'allegato II dell'Accordo.
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