Accordo
Art. 25
In vigore dal 17 ago 1962
1. - Gli Stati membri della Comunità procedono all'eliminazione
delle restrizioni quantitative sulle importazioni provenienti dalla Grecia alle condizioni stabilite nei paragrafi seguenti.
2. - Un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati
membri aprono alla Grecia, per i prodotti non liberalizzati, contingenti per un importo pari a quello dei contingenti previsti negli accordi bilaterali esistenti a tale data, o in mancanza, alle importazioni effettuate in provenienza dalla Grecia durante il primo anno di applicazione dell'Accordo.
3. - Tre anni dopo l'entrata. in vigore dell'Accordo, gli stati
membri aumentano i contingenti così fissati, in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un incremento uguale almeno al 10 per cento del loro valore totale. Questo valore è aumentato ogni anno nelle medesime proporzioni rispetto all'anno precedente.
A decorrere dall'undicesimo anno dopo l'entrata in vigore
dell'Accordo, ciascun contingente viene aumentato, ogni diciotto mesi, di almeno il 20 per cento rispetto al periodo precedente.
4. - Quando, per alcuni prodotti non liberalizzati, non sia stata effettuata durante il primo anno di applicazione dell'Accordo nessuna importazione dalla Grecia negli Stati membri, le modalità di apertura e di ampliamento dei contingenti sono fissate di comune accordo.
5. - Tutte le restrizioni quantitative all'importazione applicate dagli Stati membri nei riguardi della Grecia devono essere abolite al più tardi entro ventidue anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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