Accordo
Art. 22
In vigore dal 17 ago 1962
Fatte salve le disposizioni che seguono, sono vietate fra le Parti Contraenti le restrizioni quantitative alla importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-22