Accordo
Art. 24
In vigore dal 17 ago 1962
Le Parti Contraenti si astengono, nei loro scambi reciproci, dal
rendere più restrittivi i contingenti all'importazione e le misure di effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-24