Accordo

Art. 24

In vigore dal 17 ago 1962
Le Parti Contraenti si astengono, nei loro scambi reciproci, dal rendere più restrittivi i contingenti all'importazione e le misure di effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-24

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