Art. 9

LEGGE 15 febbraio 1962, n. 68

In vigore dal 22 mar 1962
I contributi di cui agli della presente legge possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli Istituti di credito che praticano un tasso d'interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro per il tesoro, previo parere, del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
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