Art. 12
LEGGE 15 febbraio 1962, n. 68
In vigore dal 22 mar 1962
Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le somme di cui all'ultimo comma dell'.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
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