Art. 11
LEGGE 15 febbraio 1962, n. 68
In vigore dal 22 mar 1962
A carico del fondo di rotazione di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 691, possono essere assegnati mutui fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le disposizioni concernenti il funzionamento del fondo di rotazione e le disponibilità, a tale data, sul conto corrente fruttifero aperto presso la Tesoreria centrale ed intestato "fondo di rotazione legge 4 agosto 1955, n. 691 - provvidenze a favore dell'industria alberghiera", sono versate in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale medesima.
A valere sulle disponibilità di quest'ultimo conto, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo disporrà la emissione degli ordinativi per le anticipazioni agli Istituti di credito indicati nell', dei fondi occorrenti alla somministrazione dei mutui assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le somme comunque di spettanza del cessato fondo di rotazione affluiranno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.
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