Art. 3
LEGGE 15 febbraio 1962, n. 68
In vigore dal 8 lug 1966
Avvenuta la stipulazione del mutuo e dopo l'accertamento della spesa riconosciuta, mediante controllo delle opere da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo, il contributo è corrisposto in rate semestrali direttamente all'Istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli previsti dall' della legge 4 agosto 1955, n. 691, nonchè tra gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario; restando a disposizione del beneficiario le rimanenti semestralità di contributo
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