Art. 4

LEGGE 15 febbraio 1962, n. 68

In vigore dal 22 mar 1962
Il contributo è concesso con provvedimento del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, previo parere di una Commissione, nominata con suo decreto, composta da: 1) il direttore generale del turismo del Ministero del turismo e dello spettacolo; 2) un rappresentante dei Ministero del tesoro; 3) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; 4) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; 5) un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo; 6) un rappresentante dell'Unione nazionale delle province italiane; 7) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani; 8) un rappresentante dell'Unione nazionale delle camere di commercio; 9) un rappresentante delle Aziende di cura, soggiorno e turismo; 10) un rappresentante della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi e Turismo (F.A.I.A.T). La Commissione è presieduta dal Ministero per il turismo e per lo spettacolo ed in sua vece dal Sottosegretario di Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore, a quella di consigliere di 1ª classe. Potranno essere richiesti pareri alle associazioni ed enti interessati allo sviluppo turistico nazionale. Per i contributi destinati a Regioni a statuto speciale deve altresì essere sentita, la Regione interessata. Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.
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