Art. 6

LEGGE 15 febbraio 1962, n. 68

In vigore dal 22 mar 1962
Le domande per la concessione del contributo debbono essere dirette al Ministero del turismo e dello spettacolo, per il tramite dell'Ente provinciale per il turismo il cui Consiglio di amministrazione esprime il proprio parere sulla opportunità dell'iniziativa ai fini dello sviluppo turistico della zona, sentita la Giunta comunale. Esse devono essere corredate del progetto tecnico di massima, del preventivo di spesa, del piano finanziario e della indicazione dell'Istituto finanziatore prescelto per l'operazione.
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