Art. 5
LEGGE 15 febbraio 1962, n. 68
In vigore dal 22 mar 1962
Sulle direttive di carattere generale e sui criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti nella presente legge, dovrà essere intesa dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo una Commissione parlamentare composta di otto senatori e di otto deputati. La Commissione anzidetta nominerà nel suo seno un presidente ed un segretario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-02-15;68#art-5