Art. 5

LEGGE 15 febbraio 1962, n. 68

In vigore dal 22 mar 1962
Sulle direttive di carattere generale e sui criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti nella presente legge, dovrà essere intesa dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo una Commissione parlamentare composta di otto senatori e di otto deputati. La Commissione anzidetta nominerà nel suo seno un presidente ed un segretario.
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