Art. 8
LEGGE 15 febbraio 1962, n. 68
In vigore dal 8 lug 1966
Agli interessati che non intendano o non possano usufruire dei mutui previsti agli , i contributi sono corrisposti direttamente
.
È consentito lo sconto presso istituti finanziari dei contributi rateali corrisposti direttamente.
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