Art. 14
LEGGE 15 febbraio 1962, n. 68
In vigore dal 8 lug 1966
Gli immobili finanziati ai sensi dell' della presente legge o comunque assoggettati a vincolo di destinazione alberghiera in virtù di precedenti leggi, restano vincolati per tutta la durata del mutuo. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari a carico dei beneficiari, previa osservanza di quanto prescrive l'articolo 16, primo comma, del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.
Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo può tuttavia autorizzare, con proprio decreto, anche prima della scadenza del mutuo, il mutamento della destinazione quando sia dimostrata l'impossibilità o la non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione è subordinato alla estinzione totale anticipata del mutuo ed alla restituzione dei contributi percepiti.
Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano nel caso in cui i contributi si riferiscano a spesa per l'ammodernamento ed arredamento di esercizi ricettivi e di stabilimenti balneari, nonchè alle opere per la costruzione, ammodernamento e arredamento di campeggi
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