Art. 15

LEGGE 15 febbraio 1962, n. 68

In vigore dal 22 mar 1962
Restano in vigore tutte le norme in materia di provvedimenti a favore di industrie alberghiere e turistiche nonchè tutte le disposizioni che disciplinano l'attività degli Istituti di cui all' della legge 4 agosto 1955, n. 691, e delle Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, ed 11 marzo 1958, n. 238, non incompatibili con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 febbraio 1962 GRONCHI FANFANI - FOLCHI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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