Art. 11
LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1048
In vigore dal 7 nov 1961
Le zone comprese nel territorio ove opera, l'Ente, che mediante la esecuzione di un piano organico di opere appaiono suscettibili di trasformazione dell'ordinamento produttivo, saranno classificate tra i comprensori di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni.
Per lo svolgimento dei propri compiti l'Ente può avvalersi di organi e di Enti aventi finalità analoghe.
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