Art. 11

LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1048

In vigore dal 7 nov 1961
Le zone comprese nel territorio ove opera, l'Ente, che mediante la esecuzione di un piano organico di opere appaiono suscettibili di trasformazione dell'ordinamento produttivo, saranno classificate tra i comprensori di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Ente può avvalersi di organi e di Enti aventi finalità analoghe.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1048#art-11

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo