Art. 6

LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1048

In vigore dal 31 dic 1991
Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Ente; esso delibera sulle attività ordinarie e straordinarie dell'Ente per il raggiungimento delle finalità di cui all'; per la validità delle sue adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. Esso: a) approva lo statuto dell'Ente e le sue eventuali modifiche; b) approva il regolamento organico col quale vengono stabilite la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza di tutto il personale dell'Ente; c) nomina il direttore generale dell'Ente; d) approva il bilancio di previsione e le variazioni che occorra introdurre nel corso dell'esercizio; e) approva il conto consuntivo, previa relazione del Collegio dei revisori dei conti; f) ratifica le deliberazioni d'urgenza del presidente; g) stabilisce le direttive per le opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria; h) approva i contratti o assunzioni di spese per un importo superiore ai 10 milioni, nonchè l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili; i) approva la cancellazione o accensione di ipoteche, decide sullo stare o resistere in giudizio e sulle transazioni; l) approva le convenzioni con Istituti di credito; m) accetta le eredità, le donazioni e i legati disposti a favore dell'Ente. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui al secondo comma sono approvate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto. Per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e), tale decreto è adottato di concerto con il Ministro del tesoro.
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