Art. 10
LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1048
In vigore dal 7 nov 1961
A tutti i lavori e gli impianti occorrenti alla costruzione e all'esercizio delle opere, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.
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