Art. 7
LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1048
In vigore dal 9 ott 1964
Ai fini della designazione delle terne per la nomina del presidente e
dei vice presidenti
di cui alle lettere a) e b) dell', il Consiglio è validamente costituito dai membri indicati nelle lettere c), d), e), f), g), h), i) dell'articolo stesso ed è convocato e presieduto dal presidente del Consiglio uscente o dal commissario governativo.
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