Art. 12

LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1048

In vigore dal 7 nov 1961
Alla spesa delle opere costruite dall'Ente sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere stesse compreso lo Stato, le Province e i Comuni per i beni di loro competenza. Il perimetro di contribuenza è approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste. Il decreto è trascritto a cura dell'Ente. La ripartizione della spesa a carico dei proprietari di cui al primo comma del presente articolo è fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto del complesso delle opere o di singoli gruppi a se stanti, e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile. La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo che sia stato accertato dal Ministero dell'agricoltura e foreste il compimento e l'utile funzionamento di tutti i lavori. I criteri di ripartizione sono fissati nello statuto dell'Ente o con successiva deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dal Ministero dell'agricoltura e foreste. La proposta dei criteri di riparto, tanto provvisoria quanto definitiva, è pubblicata per il periodo di 60 giorni a mezzo dell'Ufficio del Genio civile e contro di essa è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e foreste entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione. Il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede a decidere sui reclami presentati. Contro il provvedimento è ammesso soltanto ricorso di legittimità al Tribunale superiore delle acque.
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