Art. 15

LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1048

In vigore dal 7 nov 1961
L'Ente autonomo è autorizzato a compiere tutte le operazioni finanziarie occorrenti per il raggiungimento dei suoi scopi. La Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario e in genere tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui all'Ente.
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