Art. 16
LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1048
In vigore dal 7 nov 1961
Per le spese generali e per ogni altro atto preparatorio sarà versata all'Ente la somma di lire 500 milioni da servire per la costituzione di un fondo patrimoniale di avviamento.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con pari aliquota delle disponibilità nette di cui al provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1960-61.
Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - RUMOR - TAVIANI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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