Art. 14
LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1048
In vigore dal 7 nov 1961
Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Ente entro i limiti degli scopi indicati dalla presente legge, sono esenti dalla tassa di bollo e registrati col pagamento della tassa fissa di registro e ipotecaria, salvo gli ordinari emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari.
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