Art. 14

LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1048

In vigore dal 7 nov 1961
Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Ente entro i limiti degli scopi indicati dalla presente legge, sono esenti dalla tassa di bollo e registrati col pagamento della tassa fissa di registro e ipotecaria, salvo gli ordinari emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1048#art-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo