Art. 26
LEGGE 2 giugno 1961, n. 454
In vigore dal 25 giu 1961
Agevolazioni per l'esecuzione delle opere
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti alla progettazione di opere pubbliche di bonifica e di opere private a servizio di più fondi, da eseguire nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65 e in casi eccezionali a provvedere nello stesso quinquennio direttamente od in concessione a studi, progettazioni e ricerche anche sperimentali di interesse generale. Le somme anticipate per gli elaborati che fanno parte integrante dei progetti esecutivi per le quote di spesa che vanno a carico della proprietà privata ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono recuperabili sullo stato finale dei lavori.
Su richiesta dei proprietari interessati, i consorzi di bonifica possono assumere la esecuzione, oltre che di opere di bonifica di competenza privata, ai sensi dello del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, anche di opere di miglioramento fondiario.
Il credito del consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di cui al precedente comma e di quelle di cui all'articolo 2 della, legge 30 luglio 1957, n. 667, siano esse comuni a più fondi o particolari ad un dato fondo, è equiparato, a tutti gli effetti, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-06-02;454#art-26