Art. 31
LEGGE 2 giugno 1961, n. 454
In vigore dal 25 giu 1961
Delega, in materia di Consorzi di bonifica
Il Governo della Repubblica e delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per integrare e modificare le norme legislative vigenti in materia di Consorzi di bonifica, in base ai seguenti principi e criteri:
a) semplificare la procedura in materia di bonifica e di trasformazione fondiaria, al fine di consentire la più rapida attuazione dei programmi di bonifica;
b) assistere e facilitare l'iniziativa privata, con particolare riguardo a quella contadina, nella procedura per il conseguimento delle provvidenze statali, nonchè realizzare iniziative necessarie alla valorizzazione economico-agraria;
c) assicurare, con la riforma del sistema elettivo dei Consorzi, una più adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari, singoli o associati;
d) determinare i poteri della pubblica Amministrazione nei confronti dei Consorzi di bonifica e delle amministrazioni consortili, al fine di assicurarne il buon funzionamento.
Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di quindici senatori e di quindici deputati, in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.
Storico versioni
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